– Indice e infografiche –
Stato civile – breve infografica
Unioni civili – breve infografica
– Recapiti e contatti –
Tel: 0049 (0)69 7531 – 303 (12:00 -13:00)
email: statocivile.francoforte@esteri.it
Indirizzo abilitato esclusivamente alla ricezione di posta elettronica certificata nei settori di stato civile e anagrafe: con.francoforte.anagrafestatocivile@cert.esteri.it
– Informazioni generali –
L’ufficio di Stato Civile assiste i cittadini residenti nella circoscrizione nell’espletamento delle seguenti pratiche:
· richiesta di trascrizione di atti nascita, matrimonio, morte (si ricorda che il cittadino iscritto all’AIRE ha l’onere di comunicare ogni variazione di stato civile tramite il Consolato ovvero direttamente al competente Ufficiale di Stato Civile in Italia);
· rilascio del certificato di capacità matrimoniale; · celebrazione del matrimonio consolare, sempre che non vi si oppongano le leggi locali;
· costituzione di un’unione civile;
· trasmissione delle istanze per il cambiamento del nome o del cognome alle prefetture competenti (vedi foglio informativo);
· ricezione e trasmissione delle sentenze di divorzio, e altre sentenze soggette a annotazione nei registri di stato civile, ai Comuni competenti per la trascrizione.
NASCITA
A seguito della conversione in Legge del DL n.36/2025, la cittadinanza italiana non si trasmette più automaticamente ai minori nati all’estero, ma si trasmette soltanto se ricorre una delle condizioni di seguito elencate.
Il minore nato all’estero da genitore/i italiano/i è cittadino italiano se:
- non è in possesso di altra cittadinanza, è cioè esclusivamente cittadino italiano.
In questo caso, insieme all’atto di nascita in originale su modello internazionale plurilingue, i genitori dovranno presentare una richiesta di trascrizione dell’atto di nascita, alla quale dovrà essere allegata idonea documentazione che dimostri che il minore non abbia altra cittadinanza straniera, di cui per esempio uno od entrambi i genitori siano titolari (per esempio papà tedesco e mamma italiana). Si precisa che si considera in possesso di un’altra cittadinanza straniera il minore che la acquisti iure sanguinis da uno dei genitori, oppure iure soli, per essere nato in Germania dopo cinque anni di regolare residenza di uno od entrambi i genitori, oppure che la acquisti a seguito di una mera dichiarazione senza possibilità di diniego da parte dell’Autorità straniera competente (ad esempio per “cittadinanza a seguito di opzione” da effettuarsi per i figli nati all’estero).
Ciascun genitore dovrà pertanto allegare alla richiesta di trascrizione un certificato di residenza rilasciato dalle autorità tedesche, in cui sia esplicitamente indicato, oltre al nome, cognome, luogo e data di nascita dell’interessato, anche la/le cittadinanza/e possedute e la data di emigrazione in Germania (ERWEITERTE MELDEBESCHEINIGUNG (Erweiterte Melderegisterauskunft gemäß § 45 BMG)
Tale certificazione è richiesta anche per il neonato.
Non sarà ritenuta valida alcuna autocertificazione sul mancato possesso di altra cittadinanza.
- un genitore (anche adottivo) o un nonno/nonna possiede al momento della nascita del minore – o possedeva al momento della morte – esclusivamente la cittadinanza italiana.
Anche in questo caso, oltre all’atto di nascita in originale su modello internazionale plurilingue e alla richiesta di trascrizione dell’atto di nascita da parte dei genitori, dovrà essere allegata idonea documentazione (ERWEITERTE MELDEBESCHEINIGUNG (Erweiterte Melderegisterauskunft gemäß § 45 BMG), che dimostri che almeno un genitore (anche adottivo), o un nonno, o una nonna possiede al momento della nascita del minore – o possedeva al momento della morte – esclusivamente la cittadinanza italiana. Non sarà ammessa, nemmeno in questo caso, alcuna autocertificazione sul mancato possesso di altra cittadinanza.
- il genitore cittadino italiano è stato residente in Italia per almeno 2 anni continuativi, successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana, e prima della nascita del figlio/a.
Il genitore cittadino italiano, che ha acquistato la cittadinanza per matrimonio, o per residenza, deve dimostrare di aver risieduto in Italia per almeno 2 anni continuativi successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana e prima della nascita del figlio/a. Non rileva la residenza in Italia del cittadino italiano prima dell’acquisto della cittadinanza italiana, né la residenza in Italia del genitore straniero.
In questo caso, alla ERWEITERTE MELDEBESCHEINIGUNG (Erweiterte Melderegisterauskunft gemäß § 45 BMG si dovrà aggiungere anche il certificato di cittadinanza ed il certificato di residenza storico del genitore cittadino naturalizzato italiano, da richiedere al Comune/i italiano/i dove si è risieduto per almeno 2 anni continuativi dopo l’acquisto della cittadinanza italiana.
Si raccomanda di inviare la richiesta di trascrizione dell’atto di nascita del minore esclusivamente se in possesso della documentazione richiesta necessaria alla verifica della trasmissibilità della cittadinanza italiana. In presenza di domande inviate incomplete non sarà possibile da parte di questo Consolato Generale inviare l’atto per la trascrizione al Comune in Italia.
NUOVI CASI DI ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ALL’ESTERO (FIGLI MINORENNI DI CITTADINI CHE NON TRASMETTONO AUTOMATICAMENTE LA CITTADINANZA ITALIANA – Ufficio CITTADINANZA
Nei casi in cui i genitori non trasmettono automaticamente la cittadinanza italiana ai figli (per esempio cittadini che hanno acquisito la cittadinanza iure sanguinis da un bisnonno cittadino italiano) si configura l’ipotesi di acquisto della cittadinanza per beneficio di legge.
In questo caso entrambi i genitori dovranno presentare una dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza entro un anno dalla nascita del figlio, se questi è nato dopo il 24 maggio 2025.
Per i figli minorenni alla data di entrata in vigore della legge (24 maggio 2025) la dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza dovrà essere presentata da entrambi i genitori entro e non oltre il 31 maggio 2026.
La dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza italiana deve essere sottoscritta personalmente da entrambi i genitori alla presenza di un impiegato del Consolato Generale delegato alle funzioni di stato civile. Alla dichiarazione dovrà essere allegato:
- certificato di nascita del minore (in originale e su formato internazionale);
- certificato di cittadinanza straniera del minore;
- l’atto di nascita integrale, rilasciato dal Comune italiano, del padre o della madre cittadini per nascita (oppure certificato di cittadinanza italiana del padre o della madre)
- per ciascun genitore e per il neonato ERWEITERTE MELDEBESCHEINIGUNG (Erweiterte Melderegisterauskunft gemäß § 45 BMG) rilasciata dal Comune tedesco di residenza, con l’indicazione delle cittadinanze possedute e della data di arrivo in Germania
il Consolato Generale si riserva il diritto di chiedere ulteriore documentazione, qualora lo ritenga necessario.
L’acquisto della cittadinanza a seguito di dichiarazione di volontà è soggetto al pagamento di un contributo di Euro 250,00 per ciascun minore.
N.B. – L’appuntamento per la presentazione dell’istanza va concordato con l´Ufficio Cittadinanza via email al seguente indirizzo: cittadinanza.francoforte@esteri.it
Si ricorda che in questo caso il minore non acquista la cittadinanza dal momento della nascita, ma dal giorno successivo alla dichiarazione dei genitori.
Si noti bene che se i genitori del minore decidono di non effettuare la suddetta dichiarazione, si ritiene comunque che il minore possegga un’altra cittadinanza e pertanto non avrà diritto alla trasmissione della cittadinanza italiana con questo criterio.
Si ribadisce che le modifiche normative in materia di cittadinanza escludono la trasmissione della cittadinanza italiana, se il minore nato all’estero da genitore italiano non rientra in una delle categorie sopra esposte.
- MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI TRASCRIZIONE
La richiesta può essere inviata per posta ed in originale direttamente al Consolato Generale di Francoforte sul Meno al seguente indirizzo:
Consolato Generale di Italia Francoforte sul Meno – Ufficio Stato civile
Danziger Platz 12 – 60314 Frankfurt am Main
- DOCUMENTAZIONE DA SPEDIRE PER REGISTRARE UNA NASCITA AVVENUTA IN GERMANIA
- modulo di richiesta debitamente compilato e firmato da entrambi i genitori del minore (modulo di domanda)
- fotocopia dei documenti d’identità dei genitori
- giustificativo della richiesta di trascrizione a seconda del caso (vedi casistica sopraindicata)
- atto di nascita in originaledel minore su modello internazionale plurilingue (Internationale Geburtsurkunde)
Per i figli nati fuori dal matrimonio, oltre alla documentazione suindicata:
- riconoscimento di maternità (Mutterschaftsanerkennung) in originaleo beglaubigte Kopie (copia certificata conforme all’originale), con allegata traduzione in italiano
- riconoscimento di paternità (Vaterschaftsanerkennung) in originaleo beglaubigte Kopie (copia certificata conforme all’originale), con allegata traduzione in italiano
Un elenco di traduttori giurati è disponibile sul nostro sito.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’ufficio competente:
– per e-mail: statocivile.francoforte@esteri.it
– per telefono: 069 7531 303
MATRIMONIO
1. Matrimonio civile da celebrare in Germania: il cittadino italiano iscritto in AIRE che intende contrarre matrimonio in Germania con altro cittadino italiano ovvero con straniero UE/extra UE deve richiedere il certificato di capacità matrimoniale al Consolato Generale.
Per le modalità di richiesta del certificato di capacità matrimoniale, la documentazione da presentare, la tempistica e i diritti consolari dovuti consultare il foglio informativo.
2. Matrimonio civile da celebrare in Italia: si devono richiedere le pubblicazioni di matrimonio, per le quali è necessaria la presenza fisica di entrambi i nubendi presso il Consolato Generale, previo appuntamento.
3. Matrimonio concordatario da celebrare in Italia (dinanzi al parroco o altro ministro di culto): si devono richiedere le pubblicazioni di matrimonio, per le quali è necessaria la presenza fisica di entrambi i nubendi presso il Consolato Generale, previo appuntamento. Deve essere altresì trasmessa, a cura degli interessati, la richiesta di pubblicazioni sottoscritta dal parroco o altro ministro di culto.
Per le modalità di richiesta delle pubblicazioni di matrimonio, la documentazione da presentare e la tempistica, consultare il foglio informativo
Per ulteriori informazioni sui certificati di capacità matrimoniale e le pubblicazioni di matrimonio, rivolgersi ai numeri seguenti:
Tel. 069 – 7531.303 (dalle 12.00 alle 13.00) oppure Tel. 069 – 7531.0 (dalle 10.00 alle 12.00).
email: statocivile.francoforte@esteri.it
Cliccare qui per aprire la sezione Modulistica.
TRASCRIZIONE MATRIMONIO:
Occorre inviare a questo Ufficio Consolare:
– certificato di matrimonio redatto su modello plurilingue in originale,
– copia documento identità degli sposi,
– istanza trascrizione (clicca qui).
UNIONI CIVILI
Il 5 giugno 2016 è entrata in vigore la nuova legge n. 76/2016, che disciplina gli istituti delle unioni civili e delle convivenze di fatto. Il 29 luglio 2016 è stato emanato il regolamento contenente le disposizioni transitorie necessarie all’applicazione della legge, fra l’altro per quel che riguarda la celebrazione delle unioni civili e la tenuta dei registri nell’archivio dello stato civile.
(1) COSTITUZIONE DI UN’UNIONE CIVILE PRESSO IL CONSOLATO GENERALE
Possono presentare richiesta di costituzione di un’unione civile al Consolato Generale di Francoforte persone dello stesso sesso, di cui almeno una sia in possesso della cittadinanza italiana e residente (iscritta all’AIRE) nella circoscrizione consolare di Francoforte.A tal fine, è necessario fissare un appuntamento online presso l’ufficio di Stato Civile del Consolato Generale. La costituzione di un’unione civile richiede la contemporanea presenza degli interessati. Per fissare un appuntamento si consiglia di contattare l’Ufficio di stato civile con un messaggio di posta elettronica.
A seguito della redazione del processo verbale della richiesta di costituzione dell’unione civile, e della prevista verifica dei requisiti previsti dalla legge, verrà fissato (non prima di 15 giorni) un successivo appuntamento per la celebrazione dell’unione civile, alla presenza di due testimoni individuati dagli interessati.
(2) TRASCRIZIONE IN ITALIA DELL’UNIONE CIVILE TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO CELEBRATI ALL’ESTERO.
E’ fatto obbligo, a tutti i cittadini italiani residenti in questa circoscrizione, di procedere alla trascrizione in Italia (con l’applicazione e nei limiti della disciplina dell’unione civile tra persone dello stesso sesso regolata dalle leggi italiane) degli atti stranieri di matrimonio e di unioni civili tra coppie dello stesso sesso celebrati all’estero (anche prima del 5 giugno 2016), sulla base della normativa locale.
Al riguardo si ricorda che, a partire dal 1° ottobre 2017, non è più possibile istituire, secondo la normativa locale, nuove unioni civili come “Lebenspartnerschaft”, essendo ammesso il matrimonio tra persone dello stesso sesso.
Per la trascrizione del matrimonio celebrato in Germania deve essere presentato a questo Consolato l’originale dell’atto in formato plurilingue.
CONVIVENZE DI FATTO
Il 5 giugno 2016 è entrata in vigore la nuova legge n. 76/2016, che disciplina gli istituti delle unioni civili e delle convivenze di fatto. Il nuovo istituto prevede che alcuni dei diritti e facoltà inerenti conseguano al dato di fatto della convivenza stabile, non solo quale accertabile anagraficamente (dichiarazione anagrafica e conseguente registrazione in unica famiglia anagrafica), ma contraddistinta, rispetto alla mera coabitazione, dall’esistenza di legami affettivi di coppia. Ai fini del riconoscimento (anche presso il Comune AIRE in Italia) della convivenza di fatto, è necessario segnalarla a questo Consolato Generale mediante comunicazione apposita, controfirmata dall’altro convivente (italiano iscritto AIRE, o cittadino straniero), utilizzando il modulo previsto.Uno dei conviventi di fatto potrà sempre successivamente comunicare la cessazione della convivenza di fatto (ossia il venir meno dei legami affettivi), pur mantenendo anagraficamente la coabitazione.Ove il Consolato Generale riceva una comunicazione di cambio di indirizzo da parte di uno solo dei conviventi, comunicherà d’ufficio al Comune AIRE in Italia la cessazione della convivenza di fatto, informandone previamente il cointeressato. Il matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona o la morte di uno dei conviventi comporta ovviamente la cessazione degli effetti giuridici della convivenza di fatto (ed eventualmente la trasformazione in altro istituto). Cliccare qui per aprire la sezione Modulistica.
MORTE
Registrazione in Italia del decesso di un italiano avvenuto in questa circoscrizione consolare.
I documenti necessari per registrare il decesso sono: – atto di morte in originale redatto su modello internazionale plurilingue emesso dal competente Ufficio di Stato Civile tedesco; – documentazione relativa alla cittadinanza del defunto: copia della carta d’identità, del passaporto italiano o certificato di cittadinanza italiana;
– istanza trascrizione (clicca qui)
DIVORZIO
Registrazione in Italia di una sentenza di divorzio pronunciata all’estero, limitatamente alle regioni Assia, Renania-Palatinato, Saarland e Bassa Franconia:
Va ricordato che una sentenza di divorzio pronunciata all’estero non è considerata automaticamente valida in Italia.
I documenti da produrre in originale al Consolato per la trascrizione in Italia sono:
a) PER LE SENTENZE PRONUNCIATE PRIMA DEL 01/03/2001:
- sentenza in originale o copia certificata conforme dal Cancelliere del Tribunale che l’ha pronunciata);
- traduzione integrale della sentenza in lingua italiana effettuata da un traduttore ufficiale (v. Lista Traduttori);
- domanda e dichiarazione di atto notorio per divorzio (v. modulo di istanza);**
- fotocopia di un documento d’identità in corso di validità;
b) PER LE SENTENZE PRONUNCIATE DAL 01/03/2001 AL 31/07/2022:
- dichiarazione prevista dal regolamento CEE 2201/2003 art. 39 – allegato I, rilasciata dal tribunale che ha emesso la sentenza (Amtsgericht). In caso di decisione giudiziaria sulla responsabilita’ genitoriale su figli minori, occorre anche l’allegato II . Tale documentazione deve essere trasmessa per tutte le sentenze pronunciate dopo il 01/03/2001 (attenzione: non occorre inviare la sentenza integrale).
- domanda e dichiarazione di atto notorio per divorzio
- fotocopia del passaporto o di un altro documento di riconoscimento in corso di validità (pagine con foto e con la firma);
c) PER LE SENTENZE PRONUNCIATE DOPO IL 01/08/2022:
- Certificato previsto dall’Art. 36, paragrafo 1, lettera a), Allegato II (Certificato concernente le decisioni in materia matrimoniale) del Regolamento UE N. 1111/2019 del 25 giugno 2019 rilasciato dal Tribunale tedesco che ha pronunciato la sentenza;
- in presenza di figli minori, anche il Certificato previsto dall’Art. 36, paragrafo 1, lettera b), Allegato III (in caso di decisione giudiziale sulla responsabilità genitoriale) o Allegato IX (in caso di accordo registrato fra i genitori in merito alla responsabilita’ genitoriale) del regolamento UE N. 1111/2019 del 25 giugno 2019 rilasciato dal Tribunale tedesco che ha pronunciato la sentenza;
- domanda e dichiarazione di atto notorio (v. modulo);
- fotocopia di un documento d’identità in corso di validità.
Cliccare qui per aprire la sezione Modulistica.
Per tutti gli atti non emessi da autorità tedesche, ai fini della richiesta di trascrizione presso questo Consolato Generale, è necessario trasmettere l’atto straniero in originale (ove necessario legalizzato e con traduzione in lingua italiana a sua volta legalizzata). A tale riguardo, si consiglia di contattare la Rappresentanza Italiana, competente in base al luogo di formazione dell’atto, per verificare che il documento sia in regola con le formalità di legalizzazione e possa essere accettato per la trascrizione.
Per altre informazioni sulla materia dello stato civile consultare la pagina specificatamente dedicata nella sezione Servizi Consolari del sito web del Ministero degli Affari Esteri.
I connazionali che volessero ricevere aggiornamenti sullo stato di una pratica di trascrizione di un atto di stato civile in Italia, sono invitati a rivolgersi al proprio Comune AIRE.