Emergenza Coronavirus – termini di validità delle patenti
Si forniscono gli ultimi aggiornamenti sulla proroga dei termini di validita’ delle patenti ai sensi dell’articolo 103 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, come da ultimo modificato dall’art. 1 del Decreto Legge 24 dicembre 2021, n. 221, e del Regolamento (UE) 2021/267 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2021 cd. “Omnibus II”.
A tal fine si allegano la Circolare della Direzione Generale per la Motorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilita’ sostenibili, n. 0039841 del 27/12/2021 , e la corrispondente tabella riassuntiva.
Per la disciplina della proroga della validita’ delle patenti di guida, alla luce delle disposizioni attualmente vigenti in materia, si chiarisce che:
1) per la circolazione su tutto il territorio dell’UE e dello SEE, eccetto l’Italia, con le patenti rilasciate in Italia
e
2) per la circolazione su tutto il territorio italiano, con le patenti di guida rilasciate da un diverso Paese membro dell’UE o del SEE, salvo diversa indicazione dello Stato di rilascio
la validita’ delle patenti e’ cosi’ stabilita:
– per le patenti con scadenza originaria tra il 1 febbraio 2020 e il 31 maggio 2020, la scadenza e’ prorogata di 13 mesi a decorrere dalla data di scadenza originaria; (*)
– per le patenti con scadenza originaria tra il 1 giugno 2020 e il 31 agosto 2020, la scadenza e’ prorogata al 1 luglio 2021; (*)
– per le patenti con scadenza originaria tra il 1 settembre 2020 e il 30 giugno 2021, la scadenza e’ prorogata di 10 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria. (**)
(*) si applicano i sette mesi di proroga, decorrenti dalla data originaria di scadenza, di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/698 e, a seguire, gli ulteriori sei mesi di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento 2021/267, ma non oltre la data del 1 luglio 2021;
(**) si applicano i dieci mesi di proroga di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/267;
Di tutto cio’ e’ dato conto nelle pubblicazioni della Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.
3) per la circolazione sul suolo nazionale, la validita’ delle patenti rilasciate in Italia quali titoli abilitativi alla guida, e’ cosi’ prorogata:
– per le patenti con scadenza originaria tra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022 la scadenza e’ prorogata al 29 giugno 2022.
Si rammenta che le predette proroghe non si applicano alla patente quale documento di riconoscimento.
VEICOLI IMMATRICOLATI ALL’ESTERO
Si invitano i connazionali a prestare attenzione alle disposizioni del Codice della strada in merito alla guida in Italia di veicoli immatricolati all´estero. Informazioni di dettaglio sulla circolazione dei veicoli stranieri in Italia sono presenti alla seguente pagina internet:
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/all_3_scheda_veicoli_stranieri.pdf
Si ricorda che è in linea di principio vietato, a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre sessanta giorni, circolare con un veicolo immatricolato all’estero. Il cittadino italiano non iscritto all’AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all’estero) è considerato residente in Italia ai fini dell’applicazione di questa normativa”.
Guida ACI online (da leggere per avere informazioni generali)
Procedura di radiazione di autoveicoli dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA) per esportazione definitiva a seguito di immatricolazione del veicolo in Germania utilizzabile solo fino al 31 marzo 2021.
Eccezionalmente, gli Uffici consolari potranno trasmettere le richieste di radiazione per definitiva esportazione all’estero di veicoli esportati entro il 31/12/2019 – ma reimmatricolati con targa estera nel 2020 – solo fino al 31 marzo 2021. Dopo tale data si ritiene concluso il periodo di applicazione della procedura eccezionale legata all’emergenza COVID 19 e si applicherà la normativa di recente ulteriormente modificata e descritta nei paragrafi seguenti e nella sezione del sito ACI dedicata alle esportazioni: http://www.aci.it/i-servizi/guide-utili/guida-pratiche-auto/esportazione.html
Si allega altresì una scheda che descrive nel dettaglio le procedure di cessazione della circolazione per esportazione: scheda informativa radiazioni per esportazione
Per il disbrigo della procedura si raccomanda l’opportunità di fissare un appuntamento online. Per chi si presenta senza appuntamento, a causa dell’alta affluenza di pubblico, i tempi di attesa si allungano e non è possibile garantire la possibilità di usufruire del servizio.
PATENTI DI GUIDA
• I cittadini presenti per brevi periodi in uno stato membro della UE possono circolare utilizzando la patente di guida italiana in
quanto, in base alla Direttiva comunitaria n. 91/439/CEE del 29 luglio 1991, gli Stati membri riconoscono le patenti di guida rilasciate dalle rispettive Autorità.
• Per i cittadini residenti all’estero in un Paese dell’UE titolari di patente italiana esistono tre possibilità:
– convertire (attenzione: è una facoltà, non un obbligo) la patente di guida italiana in una equipollente del Paese di residenza;
– conservare la propria patente facendola riconoscere dalle Autorità dello Stato in cui si risiede;
– conservare la patente originaria senza fare alcunché.
Qualora non si converta la patente italiana in una locale, si potrebbero però verificare inconvenienti o ritardi in sede di rilascio del duplicato per smarrimento, furto o distruzione del documento, essendo necessario richiedere notizie allo Stato che ha inizialmente rilasciato la patente.
La conversione consiste nel rilascio di una nuova patente mentre con il riconoscimento viene emesso un tagliando di convalida da applicare sulla medesima patente. In entrambi i casi la patente deve essere in corso di validità.
E’ possibile rinnovare la propria patente italiana rivolgendosi esclusivamente alle Autorità competenti per il luogo di residenza: se si è residenti in Germania bisognerà rivolgersi agli Uffici tedeschi locali, se si è residenti in Italia bisognerà rivolgersi alla Motorizzazione Civile in Italia (v. Circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 30 del 21 maggio 1999).
Modulo per denuncia di smarrimento della patente italiana (da presentare alla Motorizzazione Civile in Italia).