Il riconoscimento della cittadinanza per discendenza avviene soltanto per i maggiorenni. Per l’accertamento del possesso della cittadinanza italiana per il figlio/a minorenne di un cittadino/a italiano si veda la parte relativa alla trascrizione dell’atto di nascita presso il Comune italiano, come previsto dalle nuove disposizioni di legge (vedi Minori).
Si è cittadini italiani per nascita (iure sanguinis), anche all’estero, per linea paterna o materna (in quest’ultimo caso solo per coloro nati dopo il 1.1.1948), ammesso che non ci sia stata interruzione nella trasmissione della cittadinanza da una generazione all’altra, solo se un ascendente di primo o di secondo grado (cioè un genitore o un nonno/a) possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana.
La domanda di riconoscimento va presentata su appuntamento ed esclusivamente in presenza di tutta la documentazione necessaria. Nella domanda vanno sempre indicati: nome, cognome, luogo e data di nascita, di matrimonio e di morte degli ascendenti italiani di primo e di secondo grado. L’istanza è soggetta al pagamento di una tariffa consolare di € 600,00, indipendentemente dall’esito della pratica (art. 5-bis, comma 1 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 convertito in L. 23 giugno 2014, n. 89).
Il pagamento della percezione consolare può essere effettuato con bonifico bancario, utilizzando le seguenti coordinate:
BENEFICIARIO: CONSOLATO GENERALE D’ITALIA
IBAN: DE12 1007 0100 0319 0030 00
BIC: DEUTDEBB101
BANCA: DEUTSCHE BANK
Si prega di inserire nella causale il proprio nome, cognome e il tipo di servizio consolare richiesto.
L’appuntamento va richiesto per email al seguente indirizzo: cittadinanza.francoforte@esteri.it
DOCUMENTI DA PRESENTARE
1) estratto dell’atto di nascita del padre/madre o nonno/a italiano che per primo è emigrato all’estero, rilasciato dal Comune italiano ove egli/ella è nato/a;
2) atti di nascita, con traduzione in lingua italiana dei discendenti in linea retta, compreso quello della persona richiedente il riconoscimento della cittadinanza italiana;
3) atti di matrimonio con traduzione in lingua italiana (solo nel caso in cui il matrimonio si sia celebrato all’estero) del dante causa (nonno/a e genitori) emigrato all’estero;
4) atti di morte, con traduzione in lingua italiana, del nonno/a o genitore italiano emigrato all’estero deceduti/o;
5) certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero di emigrazione, munito di dichiarazione di conformità della traduzione in lingua italiana, attestante che il nonno/a o genitore italiano non ha acquistato la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita del proprio discendente diretto;
6) certificato di residenza del richiedente con indicazione della cittadinanza, della residenza e dello stato civile (ERWEITERTE MELDEBESCHEINIGUNG (Erweiterte Melderegisterauskunft gemäß § 45 BMG) rilasciato dal Comune tedesco di residenza;
7) permesso di soggiorno del richiedente (per i cittadini di Paesi non facenti parte dell’Unione Europea) – N.B.: al momento della presentazione della domanda il richiedente deve essere in possesso di un permesso di soggiorno di almeno due anni di validità;
8) dichiarazione degli ascendenti ancora in vita attestante i luoghi dove questi hanno risieduto dalla nascita in poi.
9) dichiarazione del richiedente relativa agli ascendenti deceduti attestante i luoghi dove questi ultimi hanno risieduto dalla nascita in poi.
10) albero genealogico
Tutti i certificati dovranno essere prodotti in originale e verranno conservati agli atti, per cui NON potranno essere restituiti. I certificati rilasciati da Autorità straniere dovranno essere muniti di legalizzazione (*), salvo i casi in cui ciò non sia esplicitamente previsto da convenzioni bi- o multilaterali ratificate dall’Italia. I documenti stranieri dovranno inoltre essere muniti di traduzione in lingua italiana debitamente legalizzata.
Si consiglia di consultare i siti internet delle Rappresentanze italiane competenti territorialmente per i luoghi di emissione dei certificati, al fine di accertare le modalità di redazione e traduzione degli stessi. (*) Documenti rilasciati da Paesi firmatari della Convenzione dell’Aja: https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=41.
La legalizzazione avviene tramite apposizione da parte dell’autorità del Paese emittente di una “Apostille”.
Documenti rilasciati da Paesi con cui non vigono accordi:
La legalizzazione del documento dovrà avvenire presso il Consolato italiano competente per il luogo in cui il documento è stato rilasciato.
Documenti rilasciati in Germania:
I documenti rilasciati da autorità pubbliche tedesche, muniti del timbro tondo dell´autorità emittente, sono esenti da legalizzazione.
N.B.:
– l’ufficio cittadinanza si riserva di richiedere ulteriore documentazione qualora ritenuta necessaria alla corretta definizione della pratica;
– I tempi di trattazione delle istanze di riconoscimento della cittadinanza italiana non sono stimabili al momento della presentazione della domanda in quanto dipendenti dalle verifiche e dagli accertamenti da effettuarsi in altri Paesi. Sino alla conclusione formale del procedimento l’ufficio consolare non è tenuto a rilasciare alcuna certificazione o dichiarazione;
– La trattazione della pratica può concludersi anche con esito negativo quando la corretta trasmissione della cittadinanza italiana da una generazione all´altra si sia interrotta o non possa essere dimostrata. In caso di esito negativo la tassa di trattazione dell’istanza non potrà essere restituita.