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Riacquisto della cittadinanza (a seguito di perdita)

La legge 91/1992 prevede in alcuni casi la possibilità di riacquisto della cittadinanza, ove questa sua stata precedentemente perduta. In particolare, il cittadino residente all’estero che abbia perso la cittadinanza può riacquistarla:
– ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera c) della legge 91/92, previa apposita dichiarazione al competente Ufficio consolare qualora stabilisca la propria residenza in Italia entro un anno dalla dichiarazione stessa.
– ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera d) della legge 91/92, dopo un anno dalla data in cui ha stabilito la residenza in Italia, salvo espressa rinuncia entro lo stesso termine.

Le dichiarazioni concernenti il riacquisto della cittadinanza italiana sono soggette al pagamento di un contributo di 250 euro da versare a favore del Ministero dell’Interno.

L’articolo 17 della legge n. 91/1992, novellato dal decreto-legge n. 36/2025 così come convertito con la legge n.  74/2025, prevede la riapertura dei termini per il riacquisto della cittadinanza a favore di ex cittadini nati in Italia o che sono stati residenti in Italia per almeno due anni continuativi e che abbiano perso la cittadinanza non oltre il 15 agosto 1992 in applicazione dell’articolo 8, n. 1 e n. 2, o dell’articolo 12 della legge n. 555 del 1912 (naturalizzazione in Paese straniero, rinuncia alla cittadinanza a seguito di involontario acquisto di cittadinanza straniera, figli minori conviventi di genitore che ha perso la cittadinanza). La possibilità di riacquisto non si applica a coloro che hanno rinunciato alla cittadinanza italiana (o che l’hanno persa per altro motivo) a partire dal 16 agosto 1992.

foglio informativo;

–  Riacquisto della cittadinanza legge n. 74 del 23 maggio 2025

La legge n. 74 del 23 maggio 2025 ha riaperto i termini per il riacquisto della cittadinanza a favore di ex cittadini nati in Italia o che sono stati residenti in Italia per almeno due anni continuativi e che abbiano perso la cittadinanza non oltre il 15 agosto 1992 in applicazione dell’articolo 8, n. 1 e n. 2, o dell’articolo 12 della legge n. 555 del 1912 (naturalizzazione in Paese straniero, rinuncia alla cittadinanza a seguito di involontario acquisto di cittadinanza straniera, figli minori conviventi di genitore che ha perso la cittadinanza). La possibilità di riacquisto non si applica a coloro che hanno rinunciato alla cittadinanza italiana (o che l’hanno persa per altro motivo) a partire dal 16 agosto 1992.

Le dichiarazioni di riacquisto potranno essere presentate tra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2027.

L’interessato al riacquisto deve presentare:

  1. Valido documento di identità emesso dall’Autorità del Paese di attuale cittadinanza;
  2. Certificato di nascita: se nato all’estero, dovrà essere presentato nelle forme previste per la trascrizione in Italia, legalizzato e tradotto;
  3. Per i nati all’estero, certificato storico di residenza rilasciato dal Comune italiano competente;
  4. Certificato storico di cittadinanza;
  5. Documentazione che dimostri la causa e la data della perdita della cittadinanza (si dovrà dimostrare l’acquisto della cittadinanza straniera e, nei casi previsti, la rinuncia a quella italiana: certificato di naturalizzazione oppure, se previsto dalla prassi locale, certificato di nascita corredato della certificazione di cittadinanza e del titolo al quale essa è acquisita; la documentazione emessa da Autorità straniere dovrà essere opportunamente legalizzata e tradotta).

Per le dichiarazioni di riacquisto della cittadinanza italiana è richiesto un contributo di €250, versato presso l’Ufficio consolare.

La dichiarazione deve essere resa dall’interessato personalmente.

In base all’articolo 15 della legge n. 91/1992, l’interessato non riacquista la cittadinanza dal giorno della nascita, ma dal giorno successivo in cui si rende la dichiarazione.