{"id":6986,"date":"2025-07-02T17:16:53","date_gmt":"2025-07-02T15:16:53","guid":{"rendered":"https:\/\/consfrancoforte.esteri.it\/?page_id=6986"},"modified":"2025-07-02T17:20:08","modified_gmt":"2025-07-02T15:20:08","slug":"riacquisto-della-cittadinanza-a-seguito-di-perdita","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/consfrancoforte.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-straniero\/cittadinanza\/riacquisto-della-cittadinanza-a-seguito-di-perdita\/","title":{"rendered":"Riacquisto della cittadinanza (a seguito di perdita)"},"content":{"rendered":"<p>La legge 91\/1992 prevede in alcuni casi la possibilit\u00e0 di riacquisto della cittadinanza, ove questa sua stata precedentemente perduta. In particolare, il cittadino residente all\u2019estero che abbia perso la cittadinanza pu\u00f2 riacquistarla:<br \/>\n\u2013 ai sensi dell\u2019art. 13, comma 1, lettera c) della legge 91\/92, previa apposita dichiarazione al competente Ufficio consolare qualora stabilisca la propria residenza in Italia entro un anno dalla dichiarazione stessa.<br \/>\n\u2013 ai sensi dell\u2019art. 13, comma 1, lettera d) della legge 91\/92, dopo un anno dalla data in cui ha stabilito la residenza in Italia, salvo espressa rinuncia entro lo stesso termine.<\/p>\n<p>Le dichiarazioni concernenti il riacquisto della cittadinanza italiana sono soggette al pagamento di un contributo di 250 euro da versare a favore del Ministero dell\u2019Interno.<\/p>\n<p><strong>L\u2019articolo 17 della legge n. 91\/1992, novellato dal decreto-legge n. 36\/2025 cos\u00ec come convertito con la legge n.\u00a0 74\/2025<\/strong>, prevede la riapertura dei termini per il riacquisto della cittadinanza a favore di ex cittadini <strong>nati in Italia o che sono stati residenti in Italia per almeno due anni continuativi e che abbiano perso la cittadinanza non oltre il 15 agosto 1992<\/strong> in applicazione dell\u2019articolo 8, n. 1 e n. 2, o dell\u2019articolo 12 della legge n. 555 del 1912 (naturalizzazione in Paese straniero, rinuncia alla cittadinanza a seguito di involontario acquisto di cittadinanza straniera, figli minori conviventi di genitore che ha perso la cittadinanza). La possibilit\u00e0 di riacquisto <strong>non si applica a coloro che hanno rinunciato alla cittadinanza italiana <\/strong>(o che l\u2019hanno persa per altro motivo)<strong> a partire dal 16 agosto 1992<\/strong>.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/consfrancoforte.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/riacquisto_della_cittadinanza_italiana.pdf\">foglio informativo<\/a>;<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0 <strong>Riacquisto<\/strong> della cittadinanza <strong>legge n. 74 del 23 maggio 2025<br \/>\n<\/strong><\/p>\n<p><strong>La legge n. 74 del 23 maggio 2025 ha riaperto i termini per il riacquisto della cittadinanza a favore di ex cittadini nati in Italia o che sono stati residenti in Italia per almeno due anni continuativi e che abbiano perso la cittadinanza non oltre il 15 agosto 1992 in applicazione dell\u2019articolo 8, n. 1 e n. 2, o dell\u2019articolo 12 della legge n. 555 del 1912 (naturalizzazione in Paese straniero, rinuncia alla cittadinanza a seguito di involontario acquisto di cittadinanza straniera, figli minori conviventi di genitore che ha perso la cittadinanza). La possibilit\u00e0 di riacquisto non si applica a coloro che hanno rinunciato alla cittadinanza italiana (o che l\u2019hanno persa per altro motivo) a partire dal 16 agosto 1992.<\/strong><\/p>\n<p><strong>Le dichiarazioni di riacquisto potranno essere presentate tra il 1\u00b0 luglio 2025 e il 31 dicembre 2027.<\/strong><\/p>\n<p><strong>L\u2019interessato al riacquisto deve presentare:<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li><strong> Valido documento di identit\u00e0 emesso dall\u2019Autorit\u00e0 del Paese di attuale cittadinanza;<\/strong><\/li>\n<li><strong> Certificato di nascita: se nato all\u2019estero, dovr\u00e0 essere presentato nelle forme previste per la trascrizione in Italia, legalizzato e tradotto;<\/strong><\/li>\n<li><strong> Per i nati all\u2019estero, certificato storico di residenza rilasciato dal Comune italiano competente;<\/strong><\/li>\n<li><strong> Certificato storico di cittadinanza;<\/strong><\/li>\n<li><strong> Documentazione che dimostri la causa e la data della perdita della cittadinanza (si dovr\u00e0 dimostrare l\u2019acquisto della cittadinanza straniera e, nei casi previsti, la rinuncia a quella italiana: certificato di naturalizzazione oppure, se previsto dalla prassi locale, certificato di nascita corredato della certificazione di cittadinanza e del titolo al quale essa \u00e8 acquisita; la documentazione emessa da Autorit\u00e0 straniere dovr\u00e0 essere opportunamente legalizzata e tradotta).<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>Per le dichiarazioni di riacquisto della cittadinanza italiana \u00e8 richiesto un contributo di \u20ac250, versato presso l\u2019Ufficio consolare.<\/strong><\/p>\n<p><strong>La dichiarazione deve essere resa dall\u2019interessato personalmente.<\/strong><\/p>\n<p><strong>In base all\u2019articolo 15 della legge n. 91\/1992, l\u2019interessato non riacquista la cittadinanza dal giorno della nascita, ma dal giorno successivo in cui si rende la dichiarazione.<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"La legge 91\/1992 prevede in alcuni casi la possibilit\u00e0 di riacquisto della cittadinanza, ove questa sua stata precedentemente perduta. 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