Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia
NON HAI RICEVUTO IL CERTIFICATO ELETTORALE?
Puoi richiedere il duplicato presentando la domanda di richiesta che trovi qui
ed inviando la richiesta all’ufficio elettorale per mail: francoforte.elezioni@esteri.it
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Il rinnovo del Parlamento Europeo si svolgerà in tutti i Paesi membri dell’Unione Europea nel periodo compreso tra giovedì 6 e domenica 9 giugno 2024.
In Germania le operazioni di voto per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia presso le sezioni elettorali istituite dalle Autorità diplomatico-consolari si svolgeranno venerdì 7 giugno dalle ore 17:00 alle ore 22:00 e sabato 8 giugno dalle ore 08:00 alle ore 18:00.
Agli elettori iscritti all’AIRE che non abbiano optato per il voto ai membri spettanti al Paese UE di residenza, sarà spedito dal Ministero dell’Interno entro il 25 maggio il certificato elettorale con la località della votazione. Tale certificato sarà spedito anche agli elettori italiani che si trovano temporaneamente in un Paese dell’Unione Europea per motivi di studio o lavoro, e ai loro familiari conviventi, che abbiano presentato apposita domanda entro il 21 marzo scorso.
Gli elettori che entro il 4 giugno non avranno ricevuto al proprio domicilio il certificato elettorale, potranno farne richiesta all’ufficio elettorale.
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Dove sono istituiti i seggi ?
Lista dei seggi elettorali istituiti dal Consolato Generale d’Italia a Francoforte.
Lista ed indirizzi dei seggi in PDF
Per trovare il seggio potete cliccare il link qui di seguito ed inserire l’indirizzo corretto: Google Maps
Gli elettori italiani troveranno qui tutte le informazioni generali, i link ed i moduli utili riguardanti l’ elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia
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Voto in Italia: l’elettore italiano residente all’estero o temporaneamente in Germania per motivi di studio o lavoro (che abbia presentato domanda di voto all’estero nei termini previsti), se rientra in Italia, può votare presso il proprio Comune di iscrizione elettorale: in tal caso deve farne esplicita richiesta, entro il giorno precedente quello della votazione (entro il 7 giugno), al Sindaco del suddetto Comune, esibendo il certificato elettorale a lui inviato dal Ministero dell’Interno presso il domicilio estero .
Divieto del doppio voto: Nessuno può votare più di una volta nel corso delle stesse elezioni (art. 4, c. 1 della Direttiva 93/109/CE del Consiglio europeo, del 6 dicembre 1993, relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell’Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini). Gli elettori in possesso di più cittadinanze UE possono esercitare il loro diritto di voto per uno solo degli Stati di cui sono cittadini. In pratica essi possono scegliere per quali candidati esprimere il loro voto, senza necessariamente esercitare un’opzione espressa, ma non possono in alcun caso votare più volte, pena le sanzioni penali previste dalle norme di ogni singolo Paese.
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CONTATTI:
Ufficio elettorale / Wahlbüro
TEL: 069 – 75 31 181
e-mail: francoforte.elezioni@esteri.it
PEC: con.francoforte.anagrafestatocivile@cert.esteri.it (solo per le comunicazioni ufficiali tra uffici della PA)
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Opzione di voto per gli elettori temporaneamente all’estero (scadenza presentazione domanda: 21 marzo 2024)
Leggi qui di seguito le informazioni:
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Informazioni generali sul voto
La legge 459/2001 sull’esercizio del diritto di voto all’estero non si applica alle elezioni europee, che sono regolate dalla legge 24 gennaio 1979, n.18 e successive modificazioni.
Alle elezioni europee non si applica quindi il sistema del voto per corrispondenza: gli elettori italiani aventi diritto e stabilmente residenti nei Paesi dell’Unione Europea, possono infatti recarsi presso le apposite sezioni elettorali istituite in loco dalla nostra rete diplomatico-consolare.
Ai sensi del Decreto Legge 24 giugno 1994, n. 408, possono votare all’estero per l’elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo spettanti all’Italia:
– i cittadini italiani residenti in uno Stato membro dell’Unione europea e iscritti all’AIRE, che non abbiano optato per il voto in favore dei candidati tedeschi;
– i cittadini italiani e i familiari con essi conviventi che si trovano temporaneamente in un Paese membro dell’UE per motivi di studio o di lavoro, presentando alla rappresentanza consolare competente per il luogo di temporaneo domicilio una domanda indirizzata al Sindaco del Comune italiano nelle cui liste elettorali sono iscritti. La richiesta deve essere presentata entro l’ottantesimo giorno antecedente l’ultimo giorno delle votazioni.
Entro il 15º giorno precedente la data delle votazioni in Italia il Ministero dell’Interno italiano invierà direttamente agli elettori il certificato elettorale personalizzato, contenente l’indicazione del seggio presso il quale votare, la data e l’orario di apertura del seggio.
Opzione in favore dei candidati locali al Parlamento Europeo. Gli elettori italiani residenti all’estero possono anche optare, entro i termini previsti dalla legge, per il voto a favore dei candidati del Paese di residenza; in tal caso voterà presso i seggi istituiti dalle autorità del Paese membro di residenza estera. Si ricorda che per la normativa tedesca, l’opzione ha carattere permanente: vale a dire che una volta esercitata rimane valida per tutte le consultazioni successive, fino a formale revoca da esercitarsi sempre presso il Comune tedesco di residenza.
Voto in Italia: l’elettore italiano residente all’estero o temporaneamente in Germania per motivi di studio o lavoro (che abbia presentato domanda di voto all’estero nei termini previsti), se rientra in Italia, può votare presso il proprio Comune di iscrizione elettorale: in tal caso deve farne esplicita richiesta, entro il giorno precedente quello della votazione, al Sindaco del suddetto Comune, esibendo il certificato elettorale a lui inviato dal Ministero dell’Interno presso il domicilio estero .
Divieto del doppio voto: Nessuno può votare più di una volta nel corso delle stesse elezioni (art. 4, c. 1 della Direttiva 93/109/CE del Consiglio europeo, del 6 dicembre 1993, relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell’Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini). Gli elettori in possesso di più cittadinanze UE possono esercitare il loro diritto di voto per uno solo degli Stati di cui sono cittadini. In pratica essi possono scegliere per quali candidati esprimere il loro voto, senza necessariamente esercitare un’opzione espressa, ma non possono in alcun caso votare più volte, pena le sanzioni penali previste dalle norme di ogni singolo Paese.