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INFORMAZIONI SUL PAGAMENTO DEL CANONE RAI TV – NUOVE DISPOSIZIONI

Il canone di abbonamento alla televisione è dovuto da chiunque abbia un apparecchio televisivo e si paga una sola volta all’anno e una sola volta a famiglia, a condizione che i familiari abbiano la residenza nella stessa abitazione. Con la Legge di stabilità 2016 sono state introdotte delle novità riguardanti il canone di abbonamento:- è stato ridotto a 100 euro (non più 113,50) il canone di abbonamento alla televisione per uso privato per l’anno 2016; – è stata introdotta la presunzione di detenzione dell’apparecchio televisivo nel caso in cui esista un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui una persona ha la propria residenza anagrafica; – è stato previsto, per i titolari di utenza elettrica per uso domestico residenziale, il pagamento del canone mediante addebito nella fattura dell’utenza di energia elettrica. Per tali soggetti, quindi, il pagamento del canone non potrà più avvenire tramite bollettino postale. Il pagamento mediante addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche avverrà in dieci rate mensili, da gennaio ad ottobre di ogni anno. Solo per il 2016 il primo addebito del canone sarà effettuato a partire dalla prima fattura successiva al 1° luglio 2016.ATTENZIONE: Anche i residenti all’estero devono pagare il canone se detengono un’abitazione in Italia dove è presente un apparecchio televisivo.Sulla pagina dell’Agenzia delle Entrate sono contenute indicazioni chiare sulle modalità di pagamento, e informazioni UTILI in merito alla possibilità di ottenere un’esenzione per alcune categorie di cittadini.In particolare, i residenti all’estero che posseggono un’abitazione in Italia in cui NON SI TROVA un apparecchio TV possono presentare ENTRO IL 16 MAGGIO 2016 una dichiarazione di “NON POSSESSO”, che poi andrà riconfermata ogni anno.Il modello di dichiarazione (anche in lingua tedesca) si trova sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

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