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Stato Civile

– Indice e infografiche –

Stato civile  – breve infografica

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Unioni civili – breve infografica

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– Recapiti e contatti –

Tel: 0049 (0)69 7531 – 303 (12:00 -13:00)
email: statocivile.francoforte@esteri.it

Indirizzo abilitato esclusivamente alla ricezione di posta elettronica certificata nei settori di stato civile e anagrafecon.francoforte.anagrafestatocivile@cert.esteri.it

– Informazioni generali –

L’ufficio di Stato Civile assiste i cittadini residenti nella circoscrizione nell’espletamento delle seguenti pratiche:

· richiesta di trascrizione di atti nascita, matrimonio, morte (si ricorda che il cittadino iscritto all’AIRE ha l’onere di comunicare ogni variazione di stato civile tramite il Consolato ovvero direttamente al competente Ufficiale di Stato Civile in Italia);

· rilascio del certificato di capacità matrimoniale; · celebrazione del matrimonio consolare, sempre che non vi si oppongano le leggi locali;

· costituzione di un’unione civile;

· trasmissione delle istanze per il cambiamento del nome o del cognome alle prefetture competenti  (vedi foglio informativo);

· ricezione e trasmissione delle sentenze di divorzio, e altre sentenze soggette a annotazione nei registri di stato civile, ai Comuni competenti per la trascrizione.

 

NASCITA

Registrazione della nascita del figlio di un cittadino italiano all’estero. I figli di cittadini entrambi italiani o di almeno uno dei due genitori con cittadinanza italiana, anche se nati all’estero ed eventualmente in possesso di un’altra cittadinanza, sono cittadini italiani. Pertanto la loro nascita deve essere registrata in Italia. Per effettuare la comunicazione di una nascita, occorre produrre all’Ufficio Consolare i seguenti documenti: –  atto di nascita, redatto su modello internazionale plurilingue, in originale. Nel caso di figli nati fuori dal matrimonio, occorrono anche gli atti di riconoscimento di entrambi i genitori, in originale o copia conforme all’originale, tradotti in italiano da un traduttore giurato;-  copia documento identita’ dei genitori (per le persone con doppia cittadinanza  occorre produrre un attestato dell’altra cittadinanza o il passaporto dell’altra nazionalità);

–  istanza trascrizione (clicca qui).

Attenzione: si rammenta che la trascrizione della nascita è un presupposto per poter richiedere il rilascio di un documento di identificazione personale del minore.

AGGIUNTA DEL COGNOME MATERNO Dal 29 dicembre 2016 è possibile attribuire al figlio il cognome della madre in aggiunta a quello del padre, a condizione che i genitori
esprimano per iscritto una manifestazione di volontà in tal senso. Cliccare qui per le informazioni complete.

 

MATRIMONIO

1. Matrimonio civile da celebrare in Germania: il cittadino italiano iscritto in AIRE che intende contrarre matrimonio in Germania con altro cittadino italiano ovvero con straniero UE/extra UE deve richiedere il certificato di capacità matrimoniale al Consolato Generale.
Per le modalità di richiesta del certificato di capacità matrimoniale, la documentazione da presentare, la tempistica e i diritti consolari dovuti consultare il  foglio informativo.

2. Matrimonio civile da celebrare in Italia: si devono richiedere le pubblicazioni di matrimonio, per le quali è necessaria la presenza fisica di entrambi i nubendi presso il Consolato Generale, previo appuntamento.

3. Matrimonio concordatario da celebrare in Italia (dinanzi al parroco o altro ministro di culto): si devono richiedere le pubblicazioni di matrimonio, per le quali è necessaria la presenza fisica di entrambi i nubendi presso il Consolato Generale, previo appuntamento. Deve essere altresì trasmessa, a cura degli interessati, la richiesta di pubblicazioni sottoscritta dal parroco o altro ministro di culto.

Per le modalità di richiesta delle pubblicazioni di matrimonio, la documentazione da presentare e la tempistica, consultare il foglio informativo

Per ulteriori informazioni sui certificati di capacità matrimoniale e le pubblicazioni di matrimonio, rivolgersi ai numeri seguenti:

Tel. 069 – 7531.303 (dalle 12.00 alle 13.00) oppure Tel. 069 – 7531.0 (dalle 10.00 alle 12.00).

email: statocivile.francoforte@esteri.it

Cliccare qui per aprire la sezione Modulistica.

 

TRASCRIZIONE MATRIMONIO:

Occorre inviare a questo Ufficio Consolare:

–  certificato di matrimonio redatto su modello plurilingue in originale,

–  copia documento identità degli sposi,

–  istanza trascrizione (clicca qui).

 

UNIONI CIVILI

Il 5 giugno 2016 è entrata in vigore la nuova legge n. 76/2016, che disciplina gli istituti delle unioni civili e delle convivenze di fatto. Il 29 luglio 2016 è stato emanato il regolamento contenente le disposizioni transitorie necessarie all’applicazione della legge, fra l’altro per quel che riguarda la celebrazione delle unioni civili e la tenuta dei registri nell’archivio dello stato civile.

(1) COSTITUZIONE DI UN’UNIONE CIVILE PRESSO IL CONSOLATO GENERALE

Possono presentare richiesta di costituzione di un’unione civile al Consolato Generale di Francoforte persone dello stesso sesso, di cui almeno una sia in possesso della cittadinanza italiana e residente (iscritta all’AIRE) nella circoscrizione consolare di Francoforte.A tal fine, è necessario fissare un appuntamento online presso l’ufficio di Stato Civile del Consolato Generale. La costituzione di un’unione civile richiede la contemporanea presenza degli interessati. Per fissare un appuntamento si consiglia di contattare l’Ufficio di stato civile con un messaggio di posta elettronica.


A seguito della redazione del processo verbale della richiesta di costituzione dell’unione civile, e della prevista verifica dei requisiti previsti dalla legge, verrà fissato (non prima di 15 giorni) un successivo appuntamento per la celebrazione dell’unione civile, alla presenza di due testimoni individuati dagli interessati.


(2) TRASCRIZIONE  IN ITALIA DELL’UNIONE CIVILE TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO CELEBRATI ALL’ESTERO.

E’ fatto obbligo, a tutti i cittadini italiani residenti in questa circoscrizione, di procedere alla trascrizione in Italia (con l’applicazione e nei limiti della disciplina dell’unione civile tra persone dello stesso sesso regolata dalle leggi italiane) degli atti stranieri di matrimonio e di unioni civili tra coppie dello stesso sesso celebrati all’estero (anche prima del 5 giugno 2016), sulla base della normativa locale.

Al riguardo si ricorda che, a partire dal 1° ottobre 2017, non è più possibile istituire, secondo la normativa locale, nuove unioni civili come “Lebenspartnerschaft”, essendo ammesso il matrimonio tra persone dello stesso sesso.

Per la trascrizione del matrimonio celebrato in Germania deve essere presentato a questo Consolato l’originale dell’atto in formato plurilingue.

 

CONVIVENZE DI FATTO

Il 5 giugno 2016 è entrata in vigore la nuova legge n. 76/2016, che disciplina gli istituti delle unioni civili e delle convivenze di fatto. Il nuovo istituto prevede che alcuni dei diritti e facoltà inerenti conseguano al dato di fatto della convivenza stabile, non solo quale accertabile anagraficamente (dichiarazione anagrafica e conseguente registrazione in unica famiglia anagrafica), ma contraddistinta, rispetto alla mera coabitazione, dall’esistenza di legami affettivi di coppia. Ai fini del riconoscimento (anche presso il Comune AIRE in Italia) della convivenza di fatto, è necessario segnalarla a questo Consolato Generale mediante comunicazione apposita, controfirmata dall’altro convivente (italiano iscritto AIRE, o cittadino straniero), utilizzando il modulo previsto.Uno dei conviventi di fatto potrà sempre successivamente comunicare la cessazione della convivenza di fatto (ossia il venir meno dei legami affettivi), pur mantenendo anagraficamente la coabitazione.Ove il Consolato Generale riceva una comunicazione di cambio di indirizzo da parte di uno solo dei conviventi, comunicherà d’ufficio al Comune AIRE in Italia la cessazione della convivenza di fatto, informandone previamente il cointeressato. Il matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona o la morte di uno dei conviventi comporta ovviamente la cessazione degli effetti giuridici della convivenza di fatto (ed eventualmente la trasformazione in altro istituto). Cliccare qui per aprire la sezione Modulistica.

 

MORTE

Registrazione in Italia del decesso di un italiano avvenuto in questa circoscrizione consolare.

I documenti necessari per registrare il decesso sono: –  atto di morte in originale redatto su modello internazionale plurilingue emesso dal competente Ufficio di Stato Civile tedesco; –  documentazione relativa alla cittadinanza del defunto: copia della carta d’identità, del passaporto italiano o certificato di cittadinanza italiana;

–  istanza trascrizione (clicca qui)

 

DIVORZIO

Registrazione in Italia di una sentenza di divorzio pronunciata all’estero, limitatamente alle regioni Assia, Renania-Palatinato, Saarland e Bassa Franconia:

Va ricordato che una sentenza di divorzio pronunciata all’estero non è considerata automaticamente valida in Italia.

I documenti da produrre in originale al Consolato per la trascrizione in Italia sono:

a) PER LE SENTENZE PRONUNCIATE PRIMA DEL 01/03/2001:

  • sentenza in originale o copia certificata conforme dal Cancelliere del Tribunale che l’ha pronunciata);
  • traduzione integrale della sentenza in lingua italiana effettuata da un traduttore ufficiale (v. Lista Traduttori);
  • domanda e dichiarazione di atto notorio per divorzio (v. modulo di istanza);**
  • fotocopia di un documento d’identità in corso di validità;

b) PER LE SENTENZE PRONUNCIATE DAL 01/03/2001 AL 31/07/2022:

  • dichiarazione prevista dal regolamento CEE 2201/2003 art. 39 – allegato I, rilasciata dal tribunale che ha emesso la sentenza (Amtsgericht). In caso di decisione giudiziaria sulla responsabilita’ genitoriale su figli minori, occorre anche l’allegato II . Tale documentazione deve essere trasmessa per tutte le sentenze pronunciate dopo il 01/03/2001 (attenzione: non occorre inviare la sentenza integrale).
  •  domanda e dichiarazione di atto notorio per divorzio
  • fotocopia del passaporto o di un altro documento di riconoscimento in corso di validità (pagine con foto e con la firma);

c) PER LE SENTENZE PRONUNCIATE DOPO IL 01/08/2022:

  • Certificato previsto dall’Art. 36, paragrafo 1, lettera a), Allegato II (Certificato concernente le decisioni in materia matrimoniale) del Regolamento UE N. 1111/2019 del 25 giugno 2019 rilasciato dal Tribunale tedesco che ha pronunciato la sentenza;
  • in presenza di figli minori, anche il Certificato previsto dall’Art. 36, paragrafo 1, lettera b), Allegato III (in caso di decisione giudiziale sulla responsabilità genitoriale) o Allegato IX (in caso di accordo registrato fra i genitori in merito alla responsabilita’ genitoriale) del regolamento UE N. 1111/2019 del 25 giugno 2019 rilasciato dal Tribunale tedesco che ha pronunciato la sentenza;
  • domanda e dichiarazione di atto notorio (v. modulo);
  • fotocopia di un documento d’identità in corso di validità.

Cliccare qui per aprire la sezione Modulistica.

Per tutti gli atti non emessi da autorità tedesche, ai fini della richiesta di trascrizione presso questo Consolato Generale, è necessario trasmettere l’atto straniero in originale (ove necessario legalizzato e con traduzione in lingua italiana a sua volta legalizzata). A tale riguardo, si consiglia di contattare la Rappresentanza Italiana, competente in base al luogo di formazione dell’atto, per verificare che il documento sia in regola con le formalità di legalizzazione e possa essere accettato per la trascrizione.

Per altre informazioni sulla materia dello stato civile consultare la pagina specificatamente dedicata nella sezione Servizi Consolari del sito web del Ministero degli Affari Esteri.

I connazionali che volessero ricevere aggiornamenti sullo stato di una pratica di trascrizione di un atto di stato civile in Italia, sono invitati a rivolgersi al proprio Comune AIRE.

Istruzioni per il pagamento delle percezioni consolari