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Importanti novità legislative per le radiazioni di veicoli dal pubblico registro automobilistico

Dal 1 gennaio 2020 gli Uffici consolari non accetteranno più richieste di cancellazione dal PRA di veicoli esportati all’estero in data successiva. Dal 1 gennaio 2020, infatti, entrerà in vigore una nuova disciplina che regolamenta la radiazione di veicoli dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA) per definitiva esportazione all’estero. Il nuovo art. 103 del Codice della Strada prevede che la cancellazione dal PRA per definitiva esportazione all’estero di autoveicoli, motoveicoli o rimorchi sia disposta a condizione che i suddetti siano stati sottoposti a revisione, con esito positivo, in data non anteriore a sei mesi rispetto alla data di richiesta di radiazione. Pertanto, dal 1 gennaio 2020, la radiazione dovrà essere richiesta PRIMA che il veicolo venga esportato, in modo da consentire il controllo dell’avvenuta revisione nei tempi stabiliti dalla legge. Una volta effettuata la radiazione, il veicolo cancellato potrà circolare su strada per raggiungere i transiti di confine per l’esportazione solo se munito del foglio di via e della targa provvisoria prevista dall’art. 99 del Codice della Strada. In fase di prima applicazione della nuova disciplina il veicolo radiato sarà munito anche della carta di circolazione originale annullata per esportazione e non valida per la circolazione.

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