Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Preferenze cookies

Anagrafe degli Italiani residenti all’estero (AIRE)

nuovo_anagrafe_slide01

nuovo_anagrafe_slide02

Contatti dell’Ufficio Anagrafe e A.I.R.E.

Tel.: 0049 (0)69 7531 – 304

(12:00 -13:00)

Fax: 0049 (0)69 7531 – 142

Posta elettronica: anagrafeelettorale.francoforte@esteri.it

(dal 15 novembre 2019 non si accettano via posta elettronica pratiche di iscrizione all’AIRE o modifica dell’indirizzo)

Per tutte le pratiche di iscrizione/variazione anagrafica si prega di utilizzare solo il portale FAST-IT  

Qui di seguito troverete tutte le informazioni utili sul tema per i cittadini.

ATTENZIONE –  Introduzione del regime sanzionatorio per violazione obbligo iscrizione AIRE. Ulteriori informazioni su quest’obbligo le trovate qui

 

######

Indirizzo abilitato esclusivamente alla ricezione di posta elettronica certificata nei settori di stato civile e anagrafe: con.francoforte.anagrafestatocivile@cert.esteri.it

Indirizzo per posta ordinaria:

Consolato Generale d’Italia – Ufficio AIRE

Danziger Platz, 12

60314  Francoforte sul Meno

######

I cittadini italiani residenti nella circoscrizione del Consolato Generale d’Italia a Francoforte sul Meno sono pregati di utilizzare il portale FAST-IThttps://serviziconsolarionline.esteri.it/ScoFE/index.sco

Grazie al portale è possibile effettuare:

  • la richiesta di iscrizione in AIRE,
  • verificare la propria scheda anagrafica,
  • notificare il cambiamento dell’indirizzo della propria residenza in Germania,
  • notificare il trasferimento della propria residenza in un’altra circoscrizione consolare.

Per poter utilizzare il portale occorre iscriversi ed è necessario avere un indirizzo di posta elettronica.

Il portale FAST-IT (https://serviziconsolarionline.esteri.it/ScoFE/index.sco)  sostituisce l’invio tramite posta o posta elettronica ordinaria della richiesta di iscrizione in AIRE, di aggiornamento dell’indirizzo della propria residenza in Germania, di trasferimento della residenza in un’altra circoscrizione consolare.

NON E’ PIU’ PERTANTO NECESSARIO VENIRE IN CONSOLATO. TUTTE LE RICHIESTE DI ISCRIZIONE/VARIAZIONE ANAGRAFICA DEVONO ESSERE INOLTRATE ATTRAVERSO FAST-IT. RICHIESTE PERVENUTE CON ALTRE MODALITA’ (POSTA ORDINARIA, MAIL) NON VERRANNO ACCETTATE E PROCESSATE, SALVO CASI ECCEZIONALI (LA DOCUMENTAZIONE CARTACEA EVENTUALMENTE TRASMESSA NON VERRA’ RESTITUITA)

Tutti i connazionali, anche coloro che sono già iscritti in anagrafe consolare, sono invitati a registrarsi nel portale FAST-IT.

Il Consolato non può rilasciare certificati di iscrizione all’AIRE, che è una banca dati gestita dai Comuni.

######

ANAGRAFE CONSOLARE E A.I.R.E.

Tutti i motivi per cui è utile e importante iscriversi all’A.I.R.E.

L’Ufficio Anagrafe del Consolato Generale di Francoforte è competente per l’aggiornamento del registro anagrafico di tutti i cittadini italiani residenti in Assia, Renania-Palatinato, Saarland e Bassa Franconia. I dati degli iscritti in tale registro, che si chiama Anagrafe consolare, vengono trasmessi ai rispettivi Comuni affinché vengano inseriti nello speciale registro dell’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.), come previsto dalla legge 27.10.1988, n.470.

ATTENZIONE: la tempestiva comunicazione al Consolato e, tramite questo, ai Comuni italiani dei cambiamenti riguardanti la propria situazione anagrafica – oltre ad essere un dovere del cittadino – consentirà agli Uffici italiani di mantenere sempre aggiornate le informazioni riguardanti i cittadini residenti all’estero, facilitando sia l’erogazione di tutti i servizi eventualmente richiesti in Italia ed all’estero, sia il contatto fra Consolato e cittadini italiani residenti nella circoscrizione.
Il mancato aggiornamento delle informazioni, in particolare di quelle riguardanti il cambio di indirizzo, renderà impossibile il contatto con il cittadino ed impedirà ad esempio il ricevimento della cartolina e del plico elettorale in caso di votazioni oltre a comportare il rischio che l’interessato venga cancellato dall’A.I.R.E. per irreperibilità.

VANTAGGI

L’iscrizione all’A.I.R.E., oltre a costituire un obbligo sancito dalla legge, comporta anche dei benefici:

    • Fruizione dei servizi consolari (ad es. rilascio di documenti d’identità, di dichiarazioni, ecc.);
    • Possibilità di votare per elezioni politiche e referendum per corrispondenza nel Paese di residenza e, per l’elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo, nei seggi istituiti dalla rete diplomatico consolare nei Paesi appartenenti all’U.E.;
    • per i proprietari di case o di altri immobili in Italia, l’ENEL applica la stessa tariffa dei residenti in Italia che è inferiore a quella di un non residente per il consumo dell’energia elettrica;
    • diversi Comuni italiani applicano una tariffa speciale sulla tassa per la raccolta dei rifiuti urbani.

CHI SI DEVE ISCRIVERE ALL’AIRE

    • i cittadini che trasferiscono la propria residenza da un comune italiano all’estero per un periodo superiore ai 12 mesi;
    • i cittadini nati e residenti fuori dal territorio nazionale, il cui atto di nascita è stato trascritto in Italia e la cui cittadinanza italiana é stata accertata dal competente ufficio consolare di residenza;
    • le persone che acquisiscono la cittadinanza italiana all’estero, continuando a risiedervi;
    • i cittadini la cui residenza all’estero é stata giudizialmente dichiarata;
    • i cittadini già iscritti all’A.I.R.E. ma che hanno cambiato circoscrizione consolare (ad es. da Colonia a Francoforte sul Meno). Essi devono ugualmente iscriversi all’Anagrafe consolare della Rappresentanza di attuale residenza, affinché essa possa informare il Comune AIRE dell’avvenuta variazione.

CHI NON DEVE ISCRIVERSI ALL’AIRE

Sono esentati dall’obbligo dell’iscrizione all’A.I.R.E.:

    • le persone che si recano all’estero per un periodo di tempo inferiore all’anno;
    • i lavoratori stagionali;
    • i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero, notificati alle autorità locali ai sensi delle Convenzioni di Vienna del 1961 e del 1963 sulle relazioni diplomatiche e consolari;
    • i militari in servizio presso gli Uffici e le strutture della NATO.

SCADENZA PER ISCRIVERSI ALL’AIRE

La dichiarazione di trasferimento di residenza all’estero deve essere resa dall’interessato all’Ufficio consolare competente entro 90 giorni dalla data dell’espatrio.
È tuttavia possibile regolarizzare la propria posizione anche in seguito.

COSA ACCADE SE NON CI SI ISCRIVE ALL’A.I.R.E.:

L’iscrizione all’A.I.R.E. è effettuata a seguito di dichiarazione che l’interessato deve rendere all’Ufficio consolare competente per territorio entro 90 giorni dal trasferimento della residenza e comporta la contestuale cancellazione dall’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) del Comune di provenienza.

Chiunque, avendo obblighi anagrafici, contravviene alle disposizioni della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, della Legge 27 ottobre 1988, n. 470, e dei regolamenti di esecuzione delle predette leggi è soggetto a sanzioni pecuniarie amministrative, così come previsto dalla Legge 30 dicembre 2023, n. 213. L’Autorità competente all’accertamento e all’irrogazione della sanzione è il Comune nella cui anagrafe è iscritto il trasgressore.

Il procedimento accertativo e sanzionatorio in capo ai Comuni è disciplinato dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, il cui art. 1 prevede che “Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione”.

Ulteriori informazioni su quest’obbligo le trovate qui

 

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER LA REGISTRAZIONE IN ANAGRAFE CONSOLARE ED ISCRIZIONE ALL’A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero)

Si raccomanda di seguire attentamente le istruzioni del portale FAST IT al fine di caricare i dati e la documentazione corretta.

Per i connazionali divenuti italiani per Decreto (matrimonio – ex art.5 della legge 91/92 ) non ancora in possesso di un documento d´identità italiano
1. Certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal Consolato o Comune dove si è prestato giuramento e/o copia del Verbale di giuramento

2. qualora non ancora trascritto in Italia, l’originale del certificato di nascita, corredate delle relative traduzioni e legalizzazioni se previste (vedere sezione Stato Civile-Nascite)

Per i connazionali coniugati allegare:
1. Fotocopia del proprio documento di riconoscimento valido (entrambi i lati), anche per il coniuge straniero
Per i connazionali con figli nati all’estero allegare:
1. Documento d’identità dei figli
2. Indicare  sul formulario il Comune italiano dove è stato trascritto l´atto
3. Se non ancora trascritto allegare l’originale dell´atto di nascita da richiedere al Comune tedesco di nascita su formulario plurilingue (europeo).

Si ricorda inoltre, l’obbligo della trascrizione in Italia di tutti gli atti o sentenze di stato civile (nascite, morti, matrimoni, divorzi) avvenuti all’estero.

I documenti richiesti per l’iscrizione nelle liste AIRE di cui sopra devono essere consegnati attraverso il sistema di iscrizione on-line Fast-It

Per le sole pratiche di cambio di Comune AIRE, la domanda e i moduli possono essere trasmessi:

Una volta definita la pratica AIRE, il Comune italiano ne darà notifica direttamente all’interessato.
Il Consolato Generale non rilascia certificati di iscrizione all ´AIRE la cui competenza ricade sul Comune italiano.


ISCRIZIONE D’UFFICIO

È anche previsto che il Comune italiano provveda d’ufficio all’iscrizione nella propria A.I.R.E. quando venga a conoscenza del fatto che il cittadino risiede stabilmente all’estero.

  • Se, tuttavia, entro i 90 giorni successivi alla dichiarazione resa in Comune, l´interessato non presenta la relativa dichiarazione di espatrio al Consolato nelle modalita´ previste da questa Sede, il Comune stesso avviera´ la procedura di cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente per irreperibilita´ accertata”.
  • Ugualmente, l’Ufficio consolare italiano del luogo di residenza richiede al Comune italiano l’iscrizione all’A.I.R.E. del cittadino per il quale – in occasione dello svolgimento di una qualsiasi pratica (ad es. il rilascio di un passaporto) – ha constatato l’effettiva e permanente residenza all’estero.
    L’iscrizione all’A.I.R.E. può quindi essere fatta anche senza una diretta iniziativa da parte del cittadino interessato; il cittadino, in ogni caso, ne sarà informato dal Comune per mezzo di un atto amministrativo.

AGGIONAMENTO DEI DATI DI ISCRIZIONE ALL’A.I.R.E.

L’aggiornamento dell’AIRE dipende dal cittadino.

Affinché i Comuni italiani possano tenere aggiornati i rispettivi registri A.I.R.E., è necessario che il connazionale informi entro un massimo di 90 giorni il competente Ufficio consolare di ogni variazione di indirizzo (anche in caso di rientro definitivo in Italia) oppure di stato civile (nascite, matrimoni, decessi, eventuali cambi di cittadinanza) del proprio nucleo familiare. In particolare i connazionali sono tenuti a comunicare:

  • il trasferimento della propria residenza o abitazione all’interno della circoscriuione, è necessario utilizzare il portale FAST IT (https://serviziconsolarionline.esteri.it/ScoFE/index.sco). Inviare autocertificazione dell’attuale residenza OPPURE, per agevolare il lavoro dell’ufficio, sarebbe gradita una fotocopia del certificato tedesco di residenza, già in possesso dell’interessato, e relativo all’intero nucleo familiare. È importante inoltre che il cittadino comunichi il proprio indirizzo in modo corretto e completo, uniformandosi alle norme postali del paese di residenza.
  • le modifiche alla composizione del nucleo familiare per la trascrizione degli atti in Italia (nascite, decessi)(cliccare qui per approfondimenti);
  • le modifiche allo stato civile per la trascrizione degli atti in Italia (cliccare qui per approfondimenti);
  • l’acquisto di un’altra cittadinanza o la perdita della cittadinanza italiana (cliccare qui per approfondimenti);
  • il cambio di nome.

RIMPATRIO 

I cittadini iscritti AIRE che rientrano definitivamente in Italia dovranno presentarsi presso il Comune dove hanno deciso di stabilirsi per dichiarare il nuovo indirizzo di residenza.

–          Nella stessa data il Comune provvederà alla cancellazione dall’AIRE con contestuale iscrizione in APR (Anagrafe Popolazione Residente).

–          È cura del Comune comunicare ufficialmente la data di decorrenza del rimpatrio al Consolato di provenienza che registrerà nei propri schedari consolari il rimpatrio.

TRASFERIMENTO

1 – Per comunicare il trasferimento da una circoscrizione consolare (ad esempio da Londra, Colonia, Parigi, Kuala Lumpur) verso quella di Francoforte sul Meno, occorre effettuare l’iscrizione, utilizzando il portale FAST IT https://serviziconsolarionline.esteri.it/ScoFE/index.sco):

    • dichiarazione di iscrizione generata digitalmente dal sistema;
    • un certificato di iscrizione anagrafica tedesca (Anmeldung);
    • una copia di un documento d’identità.

2 – Per comunicare il  trasferimento dalla Circoscrizione Consolare di Francoforte sul Meno verso un’altra circoscrizione consolare (ad esempio da Londra, Colonia, Parigi, Kuala Lumpur) occorre anche in questo caso utilizzare il portale FAST IT
(https://serviziconsolarionline.esteri.it/ScoFE/index.sco). Si consiglia comunque di contattare il Consolato di destinazione e di effettuare il cambio di circoscrizione entro i 90 giorni dall’emigrazione.

CERTIFICATI ON LINE

A partire dal 15 novembre 2021 i cittadini iscritti nelle anagrafi italiane (sia APR che AIRE) hanno la possibilita’ di richiedere direttamente online diversi certificati anagrafici.

Il rilascio di tali certificati e’ gratuito e naturalmente possibile solo a condizione di avere un’identita’ digitale (CIE, SPID o CNS).

Il sito al quale è necessario connettersi è https://www.anagrafenazionale.interno.it/servizi-al-cittadino/

ATTENZIONE. Questo sito internet non è gestito dal Consolato Generale, il quale non può quindi fornire alcuna assistenza tecnica per il suo utilizzo.

I certificati che si possono richiedere, per se’ oppure per i familiari conviventi anagraficamente, sono:

● Anagrafico di nascita

● Anagrafico di matrimonio

● di Cittadinanza

● di Esistenza in vita

● di Residenza

● di Residenza AIRE

● di Stato civile

● di Stato di famiglia

● di Stato di famiglia e di stato civile

● di Residenza in convivenza

● di Stato di famiglia AIRE

● di Stato di famiglia con rapporti di parentela

● di Stato Libero

● Anagrafico di Unione Civile

● di Contratto di Convivenza

######

Ingresso a musei, aree e parchi archeologici gestiti dallo Stato per cittadini AIRE

In attuazione dell’articolo 1, comma 89, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo consente, negli anni 2021, 2022 e 2023, nei limiti di un fondo appositamente istituito, per gli  anni 2021, 2022 e 2023, l’accesso gratuito ai cittadini italiani residenti all’estero iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) a musei, aree e parchi archeologici gestiti dallo Stato, a seguito di esibizione di idoneo documento comprovante l’iscrizione all’AIRE.

A tal fine, si ritiene che i connazionali residenti all’estero possano esibire un proprio documento di identità dal quale risulta l’iscrizione all’AIRE, o chiedere al proprio Comune di riferimento un certificato di iscrizione all’AIRE o, infine, esibire una propria autocertificazione nella quale si dichiara l’iscrizione all’AIRE del proprio comune (D.P.R. 445/2000).

Istruzioni per il pagamento delle percezioni consolari